Fiscalità

    Extraprofitti: il problema non è l'aliquota, è la base imponibile

    Ogni volta che i prezzi dell'energia corrono, torna la proposta di tassare gli extraprofitti. Il dibattito si accende sull'aliquota, ma è la base imponibile a decidere chi paga davvero — e in Italia, tra 2022 e 2026, sono state provate quattro basi diverse con quattro esiti diversi.

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    "Extraprofitto" non è una categoria del diritto tributario. Non esiste un'imposta ordinaria che colpisca il profitto in quanto eccessivo: esistono imposte sul reddito, sul valore aggiunto, sul patrimonio. Quando il legislatore vuole prelevare da un utile giudicato anomalo deve quindi inventarsi ogni volta una base imponibile che quell'anomalia la approssimi. È lì che si decide tutto — chi paga, quanto entra davvero, e se la norma sopravvive al contenzioso.

    Il dibattito pubblico invece si concentra quasi sempre sull'aliquota, che è il numero più facile da mettere in un titolo. È anche il meno informativo: il 40% di una base sbagliata vale meno del 10% di una base giusta, e costa molto di più in cause.

    L'utile da magazzino è un profitto vero

    C'è un'obiezione ricorrente contro chi propone questi prelievi: gli utili delle società energetiche durante una fiammata dei prezzi sarebbero in buona parte una rivalutazione contabile delle scorte, destinata a riassorbirsi quando il prezzo scende. Un'illusione ottica di bilancio, insomma.

    L'obiezione non regge, e vale la pena capire perché.

    Chi deteneva scorte acquistate prima dello shock e le ha vendute durante il picco ha incassato un margine reale, non una scrittura: la differenza tra un costo storico basso e un ricavo alto è cassa. Quando il prezzo poi rientra, quella società ricostituisce il magazzino a prezzi più bassi — e il riassorbimento non annulla il guadagno, lo consolida. Il profitto resta a bilancio ed è stato monetizzato.

    La contabilità spiega anche perché l'effetto non è uguale per tutti. Con il criterio FIFO o con il costo medio ponderato, ai ricavi recenti si contrappongono costi di acquisto più remoti: se i prezzi salgono, l'utile si gonfia. Con il LIFO, che accosta ai ricavi recenti i costi più recenti, l'effetto è molto attenuato in salita — e si rovescia in discesa, facendo emergere utili proprio quando i prezzi calano.

    Il punto è che si tratta di un profitto reale ma non meritorio: non nasce da un investimento, da un'innovazione o da una scelta industriale, nasce dall'aver avuto un serbatoio pieno il giorno giusto. È l'argomento più solido a favore di un prelievo straordinario. Ma è anche la ragione per cui misurarlo sull'utile civilistico è insidioso: due aziende identiche, con criteri di valutazione delle rimanenze diversi, mostrano due utili diversi. Si finisce per tassare una scelta contabile.

    Quattro basi imponibili in quattro anni

    L'Italia ha provato praticamente tutte le strade disponibili. Vale la pena guardarle affiancate, perché la sequenza racconta un apprendimento.

    Misura Base imponibile Aliquota
    Art. 37 DL 21/2022 (energia) Differenziale del saldo delle operazioni IVA attive e passive tra due periodi 25%
    Art. 1, c. 115-121 L. 197/2022 (energia) Reddito IRES eccedente del 10% la media dei quattro esercizi precedenti, con tetto al 25% del patrimonio netto 50%
    Art. 26 DL 104/2023 (banche) Incremento del margine di interesse oltre il 10% rispetto al 2021, con tetto sull'attivo 40%, o riserva non distribuibile pari a 2,5 volte
    Legge di bilancio 2026 (banche e assicurazioni) Imponibile ordinario: IRAP maggiorata di 2 punti, differimento delle DTA, affrancamento riserve strutturale

    La prima misura non tassava affatto un profitto: tassava un differenziale di fatturato IVA, scelto perché era il dato che l'amministrazione finanziaria aveva già in mano e poteva usare subito. Un proxy di velocità, non di precisione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111/2024, ha salvato l'impianto complessivo — chiarendo però che il presupposto del contributo non coincideva con il cosiddetto extraprofitto — e ha dichiarato illegittima l'inclusione delle accise nella base. Un'imposta il cui presupposto va spiegato dalla Consulta è, per definizione, un'imposta scritta in fretta.

    La seconda ha corretto il tiro spostandosi sul reddito e introducendo un confronto storico, secondo lo schema del contributo di solidarietà europeo del 2022 (33% sugli utili eccedenti di almeno il 20% la media del quadriennio precedente). Più difendibile, più lenta, molto meno redditizia del previsto.

    La terza ha abbandonato l'idea di profitto e ha isolato la grandezza economica specifica che stava crescendo — il margine di interesse delle banche in fase di rialzo dei tassi. Tecnicamente la più mirata delle tre; politicamente, l'opzione di destinare a riserva non distribuibile due volte e mezzo l'imposta l'ha trasformata quasi ovunque in un rafforzamento patrimoniale anziché in gettito.

    La quarta ha smesso di chiamarsi extraprofitto. Nella manovra 2026 il contributo di banche e assicurazioni passa da maggiorazione IRAP, rinvio delle attività fiscali differite e affrancamento delle riserve: strumenti ordinari, base imponibile già esistente, nessuna definizione nuova da difendere in giudizio. È anche l'unica delle quattro che ha prodotto le cifre annunciate, oltre 12 miliardi stimati sul triennio.

    Il conto: quanto era atteso, quanto è entrato

    Il contributo del 2022 fu presentato con un'attesa di gettito intorno agli 11 miliardi. L'incasso per cassa si è fermato a circa 2,8 miliardi nel 2022, con una coda di poche decine di milioni l'anno successivo. Il resto è finito in versamenti omessi, contenzioso e attesa della Consulta.

    Non è un dettaglio di esecuzione: è il vero costo di una base imponibile fragile. Una norma contestabile produce tre effetti in fila — una parte dei contribuenti non versa e aspetta, l'amministrazione immobilizza risorse in accertamento e difesa, e il gettito arriva anni dopo, decurtato e senza gli interessi che il bilancio pubblico aveva già speso.

    Il vincolo che nessuna aliquota risolve

    Resta l'obiezione di merito, che è la più seria: in un mercato globalizzato un prelievo nazionale colpisce solo chi ha la sede fiscale in quel Paese, mentre i prezzi si formano altrove.

    Tre conseguenze concrete. La prima è competitiva: l'impresa domestica sopporta un costo che il concorrente estero, sullo stesso mercato e sullo stesso prezzo, non ha. La seconda è di perimetro — ed è esattamente il nodo su cui i sei ministri economici che il 22 agosto hanno scritto al Consiglio dell'UE hanno chiesto chiarimenti: se il prelievo raggiunga o meno i profitti realizzati all'estero dalle società petrolifere. Se non li raggiunge, la base si sposta; se li raggiunge, si aprono questioni di doppia imposizione. La terza è di traslazione: dove il mercato finale è concentrato e la domanda rigida, una quota del prelievo tende a tornare nel prezzo, cioè sul consumatore che la misura voleva proteggere.

    Sono argomenti a favore di un coordinamento europeo, non contro il prelievo in sé — ed è la ragione per cui, anche in questa fase, la Commissione ha ribadito che la materia resta competenza degli Stati membri mentre più governi chiedono di trattarla insieme, con l'Ecofin di settembre come primo appuntamento utile.

    Cinque domande da fare a qualunque proposta

    Quando la discussione si riaccende — e si riaccende a ogni shock dei prezzi — sono queste le domande che separano una misura seria da un annuncio.

    1. Su cosa si applica? Fatturato, reddito, un margine specifico o una grandezza patrimoniale. Se la risposta è vaga, il resto non conta.
    2. Rispetto a quale termine di confronto? Un anno singolo può essere anomalo in entrambe le direzioni; una media pluriennale è più difendibile ma penalizza chi veniva da esercizi deboli.
    3. Cattura i profitti esteri? Da qui dipende se la misura colpisce l'attività o soltanto la residenza fiscale.
    4. Quanto è traslabile sul prezzo finale? Se lo è, l'incidenza economica cade su un soggetto diverso da quello indicato nella norma.
    5. È retroattiva su esercizi già chiusi? È la caratteristica che più spesso porta la misura davanti a un giudice, e che sposta il gettito di anni.

    L'esperienza italiana degli ultimi quattro anni suggerisce una conclusione poco spettacolare ma robusta: i prelievi straordinari hanno reso quando hanno rinunciato alla parola extraprofitto e si sono appoggiati a grandezze già misurate e già contestabili nelle sedi ordinarie. Non è un argomento contro il principio — è un argomento sul metodo, ed è il metodo a fare la differenza tra un titolo di giornale e una riga di bilancio.

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